A.S.D. ATLANTIS VIRGILIO -MN-
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Statuto di polisportiva
“ATLANTIS” ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA



Articolo 1 ­Denominazione e sede

1. E' costituita in Virgilio (MN) una polisportiva ai sensi degli articoli 36 e seguenti codice civile denominata polisportiva “ATLANTIS associazione sportiva dilettantistica”.

Articolo 2 ­Scopo

1.             1. La polisportiva è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita della polisportiva non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

2.             2. Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, si pone come finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico­fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la polisportiva potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse. Nella propria sede la polisportiva potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.

3.             3. La polisportiva è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4.             4. La polisportiva accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti dell’ente di promozione sportiva o della federazione di appartenenza, sia nazionale che internazionale, e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell’ente e/o della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5.             5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell’ente di promozione sportiva o della federazione di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

6.             6. L’associazione, nella realizzazione dei propri scopi, si impegna a favorire la partecipazione dei soggetti con particolare difficoltà sul piano psichico, sensoriale e motorio.

7.             7. L'associazione s’impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

8.             8. La polisportiva potrà essere suddivisa in sezioni sportive autonome, a capo delle quali vi è un coordinatore di sezione, che dovrà periodicamente riferire al consiglio direttivo della polisportiva stessa circa i problemi ed i programmi delle sezioni stesse. Ogni sezione potrà essere disciplinata da un proprio regolamento interno approvato dalla maggioranza degli iscritti alle discipline sportive, oggetto dell’attività delle sezioni stesse.

9.             9. La sezione sportiva avente ad oggetto la pratica e lo sviluppo della disciplina del rugby, coerentemente con quanto previsto dai successivi articoli, svolge la propria attività esclusivamente a favore e con il coordinamento del G.S. Rugby Mantova, da intendersi sin da ora e senza eccezioni unica associazione sportiva di riferimento sul territorio della provincia in cui ha sede la polisportiva.

10. I colori sociali sono il bianco e l’azzurro.

Articolo 3 ­Durata

1. La durata della polisportiva è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 ­Domanda di ammissione

1.             1. Possono essere associate alla polisportiva altre associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite e riconosciute ai fini sportivi che pratichino attività non in contrasto con quelle della polisportiva. Dovranno presentare domanda al consiglio direttivo che ne delibererà il riconoscimento. Dette associazioni socie, fino a quando sussisterà tale vincolo, saranno autorizzate ad utilizzare il nome della polisportiva seguito dalla specificazione della disciplina sportiva praticata. Parteciperanno alle assemblee della polisportiva tramite il loro legale rappresentante e avranno diritto ad un voto.

                2. Possono far parte della polisportiva, in qualità di soci anche le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della polisportiva, dell’ente di promozione sportiva o della federazione di appartenenza e dei suoi organi.

                3.         Tutti coloro i quali intendono far parte della polisportiva dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

2.             4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano

3.             5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

6.  La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 ­Diritti dei soci

1.             1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2.             2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno della polisportiva nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

3.             3. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 ­Decadenza dei soci

1.  I soci cessano di appartenere alla polisportiva nei seguenti casi: a) dimissione volontaria; b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa; c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il

socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della polisportiva, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. d) scioglimento della polisportiva ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.

3.  L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 ­Organi

1. Gli organi sociali sono:
a) l'assemblea generale dei soci;
b) il presidente ed il consiglio direttivo.



Articolo 8 – Funzionamento dell’assemblea

1.             1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della polisportiva ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2.             2. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3.             3. L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede della polisportiva o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4.             4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

1.             5. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

1.             6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.

2.             7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

5.             8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 ­Diritti di partecipazione

1.             1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della polisportiva i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2.             2. Ogni socio persona fisica può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. Il rappresentante legale di altra associazione socia potrà, invece, essere portatore fino ad un massimo di 10 deleghe.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

1.             1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della polisportiva e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

2.             2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3.             3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della polisportiva nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina dei componenti il consiglio direttivo della polisportiva e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della polisportiva che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 ­Validità assembleare

1.             1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2.             2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3.             3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Articolo 12 ­Assemblea straordinaria

1.             1. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede della polisportiva e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

2.             2. L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione della polisportiva, scioglimento della polisportiva e modalità di liquidazione.

Articolo 13 ­Consiglio direttivo

1.             1. Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall’assemblea da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri eletti dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

2.             2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della federazione sportiva di appartenenza, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

                3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

                4. In caso di parità il voto del presidente è determinante

3.             5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

6. Alle riunioni del consiglio direttivo partecipano, in veste consultiva, i coordinatori delle sezioni autonome.

Articolo 14 ­Dimissioni

1.             1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto.

2.             2. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

3.             3. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice­presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

4.             4. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria della polisportiva, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto

Articolo 15 ­Convocazione direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 ­Compiti del consiglio direttivo

1. Sono compiti del consiglio direttivo:

.               •           deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

.               •           redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;

.               •           fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 8, comma 2;

.               •           definisce l’ammontare del contributo per l’esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti;

.               •           redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

.               •           adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;

.               •           attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.

Articolo 17 ­Il presidente

1. Il presidente dirige la polisportiva e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

Articolo 18 ­Il Vicepresidente

1. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 ­Il Segretario

1. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione della polisportiva e si incarica della tenuta dei libri contabili ove previsti, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo ­20 Il rendiconto

1.             1. Il consiglio direttivo redige il bilancio della polisportiva da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico­finanziaria della polisportiva.

2.             2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico ­finanziaria della polisportiva, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3.             3. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

4. Il rendiconto delle sezioni autonome si consolida nel bilancio generale della polisportiva.

Articolo 21 ­Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano 1° luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno.

Articolo 22 ­Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla polisportiva.

Articolo 23 – Sezioni territoriali

1. L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni territoriali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 ­Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra la polisportiva ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale che giudicherà secondo equità. Le modalità di costituzione saranno quelle previste dall’Amministrazione Comunale ove ha sede la polisportiva.

Articolo 25 ­Scioglimento

1.             1. Lo scioglimento della polisportiva è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento della polisportiva deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2.             2. L'assemblea, all'atto di scioglimento della polisportiva, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio della polisportiva.

3.             3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua analoghe finalità sportive.

Articolo 26 ­Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell’ente di promozione sportiva o della federazione a cui la polisportiva è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.
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